Riferimento Normativo


Art. 12 - Assemblea dei Soci

12.1 Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località designata nell’avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni di legge.

12.2 Fatte salve le disposizioni di legge, i legali rappresentanti degli azionisti partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e specifico mandato e/o autorizzazione, su tutte le competenze dell’Assemblea ordinaria e straordinaria.

12.3 Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di legge e fermo restando che, in deroga a quanto previsto dall’art. 2372 c.c., la delega potrà essere conferita per singole assemblee, fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto.

12.4 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

12.5 Le deliberazioni sono prese validamente per alzata di mano, o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

12.6 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti gli azionisti, ancorchè dissenzienti, astenuti o assenti.

Art. 13 – Convocazione dell’assemblea

13.1 L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

13.2 La riunione è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall’avviso di convocazione, purchè nel territorio della Provincia di Bergamo, osservate le disposizioni dell’art. 2366 c.c.

13.3 L’Assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell’Assemblea. Nell’avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda. La seconda convocazione dell’Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

13.4 In mancanza delle formalità suddette, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

13.5 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

14.1 L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca il consiglio di amministrazione, nomina e revoca il Comitato di Indirizzo strategico e di controllo, nomina e revoca i Sindaci e il presidente del collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
d) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell’assemblea.

14.2 L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, nei casi previsti dalla legge, entro centoottanta giorni. E’ inoltre convocata ogni volta che l’organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

14.3 L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione, qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

15.1 L’assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo, sulle modifiche dello statuto fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant’altro previsto dalla legge.

15.2 L’assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli artt.2368 e 2369 Cod. Civ.

Art. 16 – Funzionamento dell’assemblea

16.1 L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente ed, in mancanza di quest’ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall’assemblea stessa tra i suoi componenti.

16.2 L’assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

16.3 Spetta al presidente constatare la validità dell’assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all’assemblea, indicare le modalità di votazione, regolare l’andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull’apposito libro dei verbali dell’assemblea.

16.4 L’assemblea adotta un regolamento per disciplinare, fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il suo funzionamento.

Art. 17 – Annullabilità delle delibere

17.1 Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori e dal collegio sindacale.

17.2 L’impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, il 5% del capitale sociale.

Art. 18 – Diritto di recesso

18.1 Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società
b) la trasformazione della Società
c) la revoca dello stato di liquidazione;
d) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;
e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
f) la proroga del termine della società
g) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari;
h) l’introduzione di vincoli che impediscono o limitano l’esercizio, da parte degli enti soci, del controllo analogo e congiunto ovvero che, in qualsiasi forma, ostacolano il regolare funzionamento del Comitato di cui all’art. 10 del presente statuto.

18.2 Si applicano le disposizioni di legge relative ai termini e alle modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.