Con la Delibera 209/2016/R/eel, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora ARERA, ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori, cosiddetto Testo Integrato Conciliazione (TICO).

Per risolvere eventuali controversie relative al contratto di fornitura, il Cliente potrà esperire gratuitamente il tentativo di conciliazione presso (i) il Servizio Conciliazione dell’Autorità, gestito dall’Acquirente Unico, le cui modalità ed i termini di accesso sono consultabili sul sito: (http://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen, mediante registrazione al Portale (http://www.portalesportello.it/) e compilazione online del relativo modulo. In alternativa, il Cliente potrà rivolgersi (ii) alle Associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa con la nostra società (Adoc, Adiconsum, Federconsuamtori), oppure (iii) (con applicazione del contributo spese di avvio pratica) alla Camera di Commercio di Bergamo (https://www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-conciliazione).

Le procedure di conciliazione prevedono un confronto tra il Cliente e il gestore, o tra loro rappresentanti, al fine di trovare una soluzione soddisfacente ed equilibrata. L’accordo raggiunto a conclusione di una procedura conciliativa, una volta formalizzato, ha valore legale e vincola entrambe le parti al suo rispetto. Il Cliente potrà attivare la procedura solo dopo aver presentato inutilmente un reclamo. Non è, invece, possibile presentare domanda di conciliazione quando, per la stessa controversia sia già stato avviato o concluso un tentativo di conciliazione o quando il Servizio Conciliazione abbia archiviato la domanda per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro dell’attivante.

Pertanto, il Cliente finale che sia rimasto insoddisfatto della gestione del suo reclamo, ovvero non abbia ricevuto risposta entro 50 giorni, dovrà obbligatoriamente ricorrere al tentativo di conciliazione. Sulla base dalla delibera 209/2016/E/com (Testo Integrato Conciliazione – TICO) Il Cliente non può attivare una causa giudiziale senza aver preliminarmente esperito il tentativo di Conciliazione.

https://www.uniacque.bg.it/servizio-clienti/servizio-di-conciliazione/